SICUREZZA ALIMENTARE: MIGRAZIONE E LEGGE EUROPEA

REGOLAMENTI E LEGISLAZIONE VIGENTE

La migrazione è il trasferimento di sostanze tra due elementi. Da una parte la contaminazione dell’alimento potrebbe avvenire attraverso sostanze provenienti dall’imballo, dall’altra parte è lo stesso alimento che potrebbe rilasciare delle sostanze all’interno del packaging. Gli effetti della migrazione potrebbero essere dovuti anche alla scarsa qualità dell’imballo. Il rischio è che la contaminazione renda l’alimento non commestibile, comportandone il ritiro dal mercato.

La Legislazione Europea

L’articolo 14 del Regolamento europeo sugli alimenti (CE) N: 178/2002 afferma che «gli alimenti a rischio non possono essere immessi sul mercato». L’imballaggio alimentare, quindi, deve garantire che i cibi così confezionati rimangano sicuri fino al momento del consumo.

Il Regolamento (CE) N. 1935/2004 (regolamento quadro)
stabilisce regole generali, valide per tutta l’UE, per i materiali e gli oggetti destinati al contatto con alimenti. L’allegato I di questo regolamento elenca 17 gruppi di materiali e oggetti che ricadono nel suo ambito di applicazione e che potrebbero essere disciplinati da misure specifiche, fra cui adesivi e rivestimenti. Per cinque di questi gruppi di materiali è già stata emanata una legislazione specifica. Tuttavia, a oggi non esistono misure specifiche in materia di adesivi.

L’articolo 3 del Regolamento quadro richiede, in particolare, che i materiali e gli oggetti destinati al contatto con alimenti siano prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione, affinché:

  • NON costituiscano un pericolo per la salute umana
  • NON comportino una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari
  • NON ne alterino le proprietà organolettiche (odore, aspetto, colore e sapore)

Il Regolamento (CE) N: 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione definisce inoltre i requisiti che tutti i materiali destinati al contatto con alimenti e coperti dal Regolamento quadro dovranno rispettare, richiede l’istituzione di un sistema efficace di assicurazione e controllo della qualità e di una documentazione adeguata riguardante specifiche, formulazioni e processi di produzione.

L’articolo 17 del Regolamento quadro (CE) N: 1935/2004 richiede inoltre la totale rintracciabilità dei materiali destinati al contatto con alimenti, per facilitare il controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, le informazioni ai consumatori e l’attribuzione della responsabilità in caso di problemi nella catena di fornitura.

In assenza di norme UE specifiche per gli adesivi, per valutare le formulazioni dei propri prodotti, i produttori di adesivi prendono in considerazione anche i livelli di migrazione per le sostanze indicati nel Regolamento (UE) riguardante oggetti in materie plastiche N: 10/2011.

Si prendono in considerazione anche altre sostanze valutate a livello europeo da parte dell’EFSA, nonché sostanze valutate sulla base di disposizioni e legislazioni nazionali, come le raccomandazioni BfR in Germania.

I prodotti AQUENCE LM e TECHNOMELT SUPRA PRO sono tutti conformi alla Legislazione Europea vigente.

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